lunedì 18 febbraio 2008

Ris. Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2008, n. 5/DPF

Ris. Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2008, n. 5/DPF
Imposta comunale sugli immobili (ICI). Applicazione dell’art. 8, commi 2-bis e 2-ter del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. Quesito

Con il quesito in oggetto, si vuole conoscere se l’ulteriore detrazione statale, prevista in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), dai commi 2-bis e 2-ter, dell’art. 8 del D. Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504, introdotti dall’art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, debba o meno applicarsi alle unità immobiliari possedute in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.
Al riguardo è opportuno preliminarmente rammentare che per detti contribuenti il comma 4-ter, dell’art. 1 del D. L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, ha espressamente stabilito che “ai fini dell'applicazione ... dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”.
La norma in esame ha determinato, quindi, l’ampliamento del novero degli immobili adibiti ad abitazione principale e la conseguente estensione, attraverso il richiamo all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, della portata e dell’efficacia del regime fiscale delle detrazioni previsto per l’abitazione principale posseduta dai contribuenti residenti nel territorio dello Stato, anche ai cittadini non residenti in Italia.
Occorre precisare che la disciplina delle detrazioni ICI risulta fortemente innovata a seguito dell’introduzione dell’ulteriore detrazione con oneri a carico del bilancio statale disciplinata dal citato comma 2-bis dell’art. 8, del D.Lgs. n. 504 del 1992, il quale stabilisce che “dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5, del D. Lgs. n. 504 del 1992”.
Dall’interpretazione logico-sistematica del combinato disposto delle norme appena citate emerge che l’ulteriore detrazione statale trova applicazione generalizzata alle unità immobiliari che risultano adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, tra le quali rientra anche l’unità immobiliare posseduta dal cittadino italiano residente all’estero a condizione che non risulti locata, giacché è la stessa legge ad equipararla espressamente all’abitazione principale.
Né può giungersi a diversa conclusione sulla base della considerazione della mancata integrazione, da parte del legislatore della legge finanziaria per il 2008, dell’art. 1, comma 4-ter, del D.L. n. 16 del 1993 con il richiamo specifico ai commi 2-bis, e 2-ter in esame, dal momento che ogni rinvio a dette disposizioni sarebbe stato, comunque, del tutto superfluo, essendo necessario e sufficiente il solo riferimento al concetto di abitazione principale.
A fondamento del riconoscimento dell’ulteriore detrazione statale anche ai soggetti non residenti in Italia milita anche la circostanza che le norme introdotte in materia di ICI dalla legge n. 244 del 2007 innanzitutto non modificano in alcun modo la nozione di abitazione principale che resta, dunque, fissata dalle norme già esistenti -ed in secondo luogo non recano alcuna limitazione espressa dell’ambito soggettivo di applicazione dell’ulteriore detrazione in esame.
L’unica limitazione di carattere, però, oggettivo si rinviene nel successivo comma 2-ter dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, il quale dispone che “l’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”. La previsione di tale esclusione di carattere oggettivo avvalora ancor più la considerazione di ritenere che l’ambito soggettivo di applicazione della nuova detrazione coincide esattamente con quello della detrazione di base stabilita per l’abitazione principale la cui nozione deve, quindi, ritenersi desumibile sia dall’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992 e sia dalla norma integrativa dell’art. 1, comma 4-ter del D. L. n. 16 del 1993.

venerdì 15 febbraio 2008

D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, Art. 40, c. 7

D.L. 1° ottobre 2007, n. 159
Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità fiscale

Art. 40
(...)
7. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.»
(...)

giovedì 14 febbraio 2008

Provv. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2008, n. 2008/24511

Provv. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2008, n. 2008/24511
Comunicazione, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, dei dati acquisiti nell’attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. Modifiche al provvedimento del 14 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. del 28 dicembre 2007 n. 300

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:

1. Modifiche al provvedimento del 14 dicembre 2007
1.1. Il punto 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2007 è sostituito dal seguente:
5. Termini per le comunicazioni
5.1. Le comunicazioni di cui al punto 2 relative all’anno solare 2007 sono effettuate entro il 31 dicembre 2008.
5.2. Le comunicazioni di cui al punto 2 relative all’anno solare precedente sono effettuate entro il 30 aprile dell’anno solare successivo.
5.3. Le comunicazioni relative agli anni successivi al 2007 sono trasmesse solo in caso di variazione dei dati di cui al tracciato record.

Motivazioni
Il presente provvedimento proroga al 31 dicembre 2008 il termine per la comunicazione dei dati relativi all’anno 2007.
Tale proroga, che modifica il termine fissato al 30 aprile 2008 dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2007, è accordata in considerazione del breve tempo a disposizione dei comuni e delle imprese che gestiscono lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per la comunicazione dei dati relativi all’anno 2007, in quanto il provvedimento, per motivi tecnici di perfezionamento del suo iter, è stato pubblicato in G.U. il 28 dicembre 2007.

Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998.
Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazione e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.
Deliberazione dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione del 19 febbraio 2004 n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 106, 107 e 108.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. del 28 dicembre 2007 n. 300.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

mercoledì 13 febbraio 2008

Parere Dip. Funzione pubblica UPPA 28 gennaio 2008, n. 6

Parere Dip. Funzione pubblica UPPA 28 gennaio 2008, n. 6
Assunzione di personale a tempo indeterminato mediante scorrimento di graduatoria concorsuale

Si fa riferimento alla nota n. 5866 del 17 dicembre 2007 con la quale codesta amministrazione chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di procedere allo scorrimento di una graduatoria vigente per assumere a tempo indeterminato un idoneo, tenuto conto della disponibilità in dotazione organica del profilo corrispondente a quello previsto nel relativo bando.
Nella richiesta di parere in oggetto l’amministrazione, con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, precisa che il posto da ricoprire è stato istituito prima che fosse indetto il concorso e che la procedura selettiva, cui si riferisce la graduatoria, si è conclusa nell’anno 2007. L’assunzione del vincitore è avvenuta nell’agosto dello stesso anno.
Al riguardo, in ordine alla problematica trattata, lo Scrivente è del parere che l’ente possa procedere allo scorrimento della graduatoria de qua, proprio in quanto il posto da ricoprire, resosi disponibile in eccesso a quelli messi a concorso, non risulta di nuova istituzione.
Il divieto di utilizzare graduatorie concorsuali per la copertura di posti istituiti dopo la pubblicazione del bando di concorso e l’approvazione della graduatoria medesima, quale principio consolidato in materia di pubblico impiego, è richiamato dall’art. 9, comma 4, del T.U.E.L. e, nel caso di specie, confermato dal bando del concorso che l’amministrazione ha indetto.
Nella fattispecie, lo si ripete, il posto da ricoprire risultava già presente nella dotazione organica dell’ente alla data di indizione del concorso, e, pertanto, l’amministrazione, nel procedere allo scorrimento della graduatoria, agirebbe nel pieno rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione. E’ evidente come all’attuazione di detti principi il suddetto divieto risulta preordinato ad evitare che, attraverso l’individuazione del titolare prima della creazione del posto da ricoprire, siano istituiti ad personam nuovi posti nella pianta organica dell’amministrazione. Fatta, dunque, salva la possibilità per il Comune di procedere allo scorrimento della graduatoria concorsuale vigente, si precisa che l’assunzione del personale considerato deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In particolare, il richiamato comma 562 prevede che gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere all'assunzione di personale, ivi compreso quello di cui al comma 558, nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno e purché le spese di personale non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2004.
In ordine alla disposizione richiamata è opportuno precisare che i presupposti assunzionali previsti dal legislatore risultano concorrenti e non sono alternativi.
Non si tralascia di evidenziare che, con l’art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 562 è stato integrato con nuove disposizioni.
A seguito dell’entrata in vigore della nuova legge finanziaria, in particolare, le amministrazioni interessate possono disporre eventuali deroghe alla disciplina in esame, ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e nel rispetto delle seguenti condizioni fissate dal legislatore:
a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento.
A fronte delle modifiche apportate, è bene evidenziare che il comma 121 introduce disposizioni speciali e derogatorie del comma 562, che, in quanto tali, non risultano suscettibili di interpretazione estensiva.
La deroga consente di superare tanto il tetto di spesa del personale quanto il vincolo di subordinare le assunzioni alle cessazioni dell’anno precedente. Tuttavia è fondamentale il richiamo che il legislatore fa all’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Il rinvio a tale disposizione, in armonia con la ratio del comma 562, ribadisce l’esigenza di improntare le scelte di politica del personale e quelle occupazionali, espresse nei documenti di programmazione triennale dei fabbisogni, ai principi di riduzione complessiva della spesa per il personale.
Eventuali deroghe ai principi sopra richiamati, che rappresentano i canoni di riferimento imprescindibili nella gestione delle risorse, sono ammissibili solo se analiticamente motivate. A tal proposito rilevano due aspetti certamente qualificanti: la necessità di una motivazione a supporto della deroga e l’esigenza che la stessa sia espressa analiticamente per dare contezza all’esterno delle motivazioni sottese e consentire così ai competenti organi di controllo di esprimere le loro valutazioni al riguardo.
E’ il caso di aggiungere che non può costituire motivazione a supporto della deroga il fatto stesso di non aver avuto cessazioni utili al fine di procedere a nuove assunzioni, in quanto se così fosse si vanificherebbe l’elemento teleologico della disposizione di cui al richiamato comma 562 che è quello di fondare le politiche occupazionali a principi di razionalizzazione e riduzione della spesa.
Si ritiene che le motivazioni debbano essere connesse con indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza debitamente relazionate, nonché, eventualmente, con interventi di potenziamento di servizi all’utenza anch’essi opportunamente rappresentati.
Si evince, da quanto sopra esposto, che il rinvio all’art. 19 comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 induce a ritenere che il rispetto delle condizioni previste dalle lettere a) e b) del comma 562 modificato non implica tout court la possibilità di ricorrere alla deroga dei presupposti assunzionali fissati dal legislatore per gli enti non sottoposti al patto.
Se così fosse, infatti, avremmo una nuova disciplina ordinaria, modificativa e sostitutiva rispetto a quella del comma 562 o semmai a questa alternativa. La volontà del legislatore invece è soltanto di introdurre possibili deroghe alla normativa ordinaria, che continua a rimanere quella prevista dal comma 562, soltanto in caso di situazioni di eccezionalità. Per assicurare il rispetto degli equilibri finanziari, nonché una gestione comunque avveduta e prudente da parte degli enti, sono stati fissati ulteriori confini alle possibilità di deroga che sono quelli scaturenti dal rispetto delle condizioni evidenziate nelle richiamate lettere a) e b) che fissano parametri riconducibili rispettivamente alle dinamiche generali della spesa del personale ed a quelle di razionale dimensionamento degli organici rapportato al personale in servizio.
Ciò posto, alla luce delle osservazioni formulate, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria precedentemente approvata ai fini dell’assunzione del personale considerato, nel rispetto delle condizioni e della normativa richiamata.

martedì 12 febbraio 2008

Del. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo della Sardegna, 23 gennaio 2008, n. 3

Del. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo della Sardegna, 23 gennaio 2008, n. 3
Diritti di rogito - Vicesegretari - Limite di 1/3 della retribuzione annuale

1. P R E M E S S O
Il Segretario Generale del Comune di Selargius a mezzo nota prot. n. 5717 del 28.2.2007 aveva richiesto un parere, senza richiamare l’art.7, c.8, della legge n. 131 del 2003, sulla corretta procedura di ripartizione e di calcolo dell’indennità da corrispondere al vice Segretario generale ai sensi dell’art. 11 CCNL del 9. 5.2006 per l’attività di rogito da questi direttamente svolta.
La Sezione, con parere n. 6/2007, dichiarava la questione inammissibile sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo.
La questione è stata riproposta dal Sindaco del Comune di Selargius per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali che – con deliberazione n. 17 in data 6.12.2007 dell’Ufficio di Presidenza – ha dichiarato inammissibile la questione.

QUESTIONI PRELIMINARI
a) ammissibilità soggettiva
1.La Sezione, nel precedente parere in termini n. 6/2007, ha chiarito esaustivamente i profili di ammissibilità soggettiva di accesso alla funzione consultiva della Sezione di Controllo della Corte dei Conti.
1.1.La riproposizione della questione, a firma del Sindaco del Comune e per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, pone la questione prospettata sul piano della collaborazione istituzionale attuando la ratio di cui all’art. 7, c. 8, della n. 131 del 2003 relativamente alla funzione consultiva della Sezione di Controllo della Corte dei Conti.
2. La richiesta in oggetto è quindi ammissibile sotto il profilo soggettivo perché proviene dal Sindaco del Comune di Selargius, autorità istituzionale costituzionalmente equiordinata agli altri organi della Repubblica e rappresentativa degli interessi esponenziali della Comunità, e come tale organo titolato a richiedere l’ausilio istituzionale della Sezione della Corte dei Conti.
b) ammissibilità oggettiva
3. In relazione alla valutazione di inammissibilità oggettiva di cui alla deliberazione n. 17/2007 adottata in data 6.12.2007 dal Consiglio delle Autonomie locali, come anche correttamente rappresentato in delibera, va ricordato che secondo costante giurisprudenza la valutazione del Consiglio delle Autonomie Locali non vincola la Sezione.
3.1. Infatti i profili di valutazione giuridica della questione sottoposta alla Sezione (su tutti la rilevanza della questione nell’ambito della contabilità pubblica) attengono ai limiti interni della funzione consultiva, come tali di esclusiva competenza della Sezione; laddove al Consiglio delle Autonomie locali compete una valutazione di tipo politico-istituzionale (limiti esterni della funzione consultiva) sulla rilevanza istituzionale della questione per il sistema delle autonomie locali.
3.2. Inoltre il Consiglio richiama il precedente parere della Sezione che censurava anche un profilo di inammissibilità oggettiva della richiesta del parere.
3.3. Nel merito si evidenzia che la riproposizione della questione in termini generali ed astratti sana i rilievi di inammissibilità oggettiva evidenziati nel citato precedente parere.
3.4. Nel verbale richiamato in premessa il Consiglio delle Autonomie locali dichiara inammissibile la richiesta di parere trasmessa dal Sindaco di Selargius poiché la questione proposta non sarebbe attinente alla materia della contabilità pubblica ma ad istituti amministrativi di natura retributiva.
3.4.1. Sul punto si richiama la precedente parere n. 13/2007 di questa Sezione per riaffermare il principio secondo il quale è materia di contabilità pubblica (quindi di competenza della Sezione di controllo della Corte dei Conti) la verifica della legittimità dei presupposti e dei criteri interpretativi dell’erogazione di compensi a carico della finanza pubblica, tanto più quando dalla soluzione delle questioni rappresentate possono emergere effetti differenziati a carico delle finanze dell’Ente.
3.5. La questione in oggetto è inoltre rilevante per la Comunità di Selargius, nei termini rappresentati dal Sindaco pro-tempore.
3.5.1. La Sezione, in questo caso, è chiamata ad una valutazione di sussistenza di un prevalente interesse istituzionale all’espressione del richiesto parere con conseguente superamento della questione preliminare in ordine alla rilevanza.
3.6. La Sezione rileva sussistente tale interesse anche nella considerazione della sussistenza di oggettivi dubbi interpretativi sull’attuazione della normativa e del contratto collettivo nazionale relativamente all’attribuzione dei diritti di rogito.
3.7. Pertanto, in relazione a quanto sopra, la Sezione ritiene ammissibile la questione sotto l’aspetto oggettivo.

FATTO E DIRITTO
4. Il Sindaco del Comune di Selargius richiede un parere in materia di interpretazione della normativa relativa ai compensi al Segretario Comunale per diritti di rogito di cui all’art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n° 465, in relazione all’art. 11 del C.C.N.L. del 9.5.2006 che riconosce il compenso per i diritti di rogito anche al personale incaricato delle funzioni di Vice Segretario “per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del Segretario Comunale, titolare della relativa funzione”, specificamente in ordine ai criteri di ripartizione dei diritti di rogito tra Segretario generale e vice Segretario generale su base annua, atteso che l’importo massimo erogabile annualmente dall’Ente al Segretario Generale è pari ad 1/3 dello stipendio in godimento del Segretario a norma dell’art. 41, comma 4°, della Legge n° 312/1980, e che al vice Segretario compete una quota “in relazione al periodo di effettiva sostituzione”.
4.1. L’art. 41, c.4, della L. 11-7-1980 n. 312 stabilisce che il 75% dei diritti di rogito competono al Segretario comunale fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento. L’ art. 11 del CCNL del comparto autonomie locali sottoscritto in data 9.5.2006 riconosce il medesimo compenso al personale incaricato delle funzioni di vice - segretario, per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione.
4.2. Per quanto di interesse di questa Sezione, ai fini della tutela dell’interesse pubblico della Comunità e degli interessi dell’amministrazione, l’Ente dovrà corrispondere l’indennità in oggetto entro i limiti specificati nel seguente p. 4.3.
4.3. La richiesta di parere, circoscritta ai termini così enunciati, presuppone a sua volta due ordini di questioni preliminari così sintetizzabili:
se il limite massimo di un terzo dello stipendio debba essere riferito, quale parametro oggettivo del compenso, allo stipendio del Segretario generale sostituito, ovvero se esso debba riferirsi allo stipendio del vice Segretario generale sostituto ed effettivamente rogante;
se lo stipendio, come sopra considerato, debba essere quello effettivamente maturato dal soggetto rogante all’epoca della (o delle) sostituzioni, ovvero quello tabellare.
Per il primo dei due preliminari quesiti, sembra alla Sezione che, pur considerata l’oggettiva unicità della funzione rogante, il carattere non puntualmente corrispettivo del compenso – così come stabilito dall’art. 41, comma 3, della legge n. 312 del 1980 cit. – comporti conseguentemente una configurazione rispondente ad una natura indubbiamente indennitaria. Siffatta natura indennitaria fa sì che, nella determinazione del compenso, possa prescindersi dalla possibile non coincidenza del parametro stipendiale di riferimento a seconda che risulti rogante il Segretario comunale o, in assenza, il suo sostituto, alla condizione che venga rispettato il criterio della ragionevole remunerazione della qualità e quantità di lavoro professionale svolto, pur nella sopra enunciata unità della funzione. Conseguentemente, il limite di 1/3 dello stipendio dovrà essere calcolato, in caso di sostituzione, sulla remunerazione annuale onnicomprensiva tabellare maturata dal sostituto. Per quanto concerne, poi, il secondo dei quesiti preliminari con riferimento allo stipendio annuo tabellare, si ritiene qui di recepire l’orientamento della giurisprudenza amministrativa fondata sulla considerazione che, nel computo, non possa tenersi in considerazione la retribuzione in dodicesimi, percepita dal dipendente in relazione all’attività di servizio effettivamente prestata. Ciò perché la limitazione in parola, sussistente in base all’art. 41, della legge 8 giugno 1962, n. 604, non è stata riprodotta nel testo dell’art. 41, della legge n. 312 del 1980 e la parola “stipendio” contenuta in quest’ultima norma va intesa come stipendio annuo e, pertanto, come retribuzione teorica e non come retribuzione effettivamente percepita e ragguagliata al periodo di servizio prestato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18.4.1996, n. 491).
Risolte con tali interpretazioni le questioni preliminari e, quindi, il significato della terminologia contrattuale di cui all’art. 11, comma 4, del CCNL del comparto autonomie locali, laddove questa introduce la formula “in godimento” senza, peraltro che quest’ultima possa essere interpretata in contrasto con quella apparentemente diversa di “stipendio spettante” contenuta nella norma richiamata, in virtù dell’insuperabilità del principio di gerarchia delle fonti, occorre esprimere il richiesto parere in ordine ai criteri di ripartizione del compenso tra il Segretario comunale ed il vice Segretario comunale, in rapporto ai periodi di sostituzione e su base annua. Tenuto conto dei rispettivi limiti massimi di corresponsione dell’indennità e considerato che l’intervento del sostituto nel rogito degli atti presuppone l’assenza o impedimento del titolare sostituito, in un contesto continuativo ed unitario della funzione rogante, la quantificazione e redistribuzione tra gli aventi titolo del 75% dei diritti di rogito potrà trovare esito a consuntivo annuale, in rapporto all’intero periodo di supplenza svolto e nei limiti stipendiali delineati nella risposta al quesito preliminare sub b, con esclusione di ulteriori voci stipendiali.

PQM

La Sezione, in relazione a quanto esposto in considerato, dichiara ammissibile la richiesta di parere in oggetto.
Nelle suesposte considerazioni ed osservazioni è il parere della Sezione del Controllo della Corte dei Conti della Sardegna.
(...)

lunedì 11 febbraio 2008

Del. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Veneto, 10 gennaio 2008, n. 2

Del. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Veneto, 10 gennaio 2008, n. 2

(...)
Nell’adunanza del 10 gennaio 2008, composta da:
Bruno PROTA Presidente
Aldo CARLESCHI Consigliere
Elena BRANDOLINI Referendario Relatore
Alberto RIGONI Referendario
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in particolare l’art. 7, comma 8°;
VISTI gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva approvato dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza
del 27 aprile 2004;
VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Falcade (BL) in data 16/11/2007, qui pervenuta in data 22 novembre 2007 ed acquisita al prot. n. 8780/9;
VISTA l’ordinanza n. 2/2008/Cons. del 9 gennaio 2008 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l’odierna seduta;
UDITA la relazione magistrato relatore Referendario Elena BRANDOLINI;

FATTO
Con nota prot. n. 10895 del 16.11.2007, acquisita agli atti in data 22 novembre 2007 prot. n. 8780/9, il Sindaco del Comune di Falcade (BL) ha inoltrato ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 05.06.2003, n. 131, a questa Sezione di controllo, una richiesta di parere in materia di contenimento della spesa per il personale per la salvaguardia degli obiettivi di finanza pubblica.

FATTO
Il Sindaco del Comune di Falcade (BL) ha inoltrato a questa Sezione di controllo una richiesta di parere volto ad ottenere una risoluzione definitiva in merito alla corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 16 del CCNL di comparto del 22 gennaio 2004 in relazione alla indennità di vigilanza.
Nello specifico, la questione sottoposta dal Sindaco del Comune di Falcade inerisce alla individuazione dei soggetti a cui deve essere corrisposta detta indennità in considerazione del fatto che l’art. 16 del CCNL di comparto del 22.01.2004 dispone in merito alla corresponsione della predetta indennità nei confronti del “personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della L. n. 65/86”, la giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali costantemente afferma la non spettanza della indennità de qua nei confronti dei tecnici comunali che espletano attività di vigilanza edilizia, ritenendo che tale trattamento sia riservato solo a formali qualifiche funzionali di inquadramento e che, da ultimo, nel 2003, invece il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7232, abbia ritenuto, che “secondo indirizzi della Corte di Cassazione cui si richiama parte appellante nell’atto introduttivo di questa fase di giudizio, ribaditi in modo vincolante nel caso di specie con dichiarazione del competente Procuratore della Repubblica (cfr. nota del 30 dicembre 1989 n. 1024/89) e secondo il dato testuale dell’art. 26, quarto comma lett. f), del DPR 347/1983 non appare dubbia la spettanza ai dipendenti degli uffici tecnici comunali chiamati ad accertare violazioni in materia edilizia della indennità di vigilanza in relazione alla riconosciuta qualità di ufficiali di polizia giudiziaria”.
Nel formulare il richiesto parere, il Sindaco fa, altresì, presente che, in considerazione di quanto sopra rappresentato, la suddetta indennità debba essere riconosciuta e corrisposta anche in riferimento alle annualità pregresse, salvo le prescrizioni quinquennali.

DIRITTO
La disamina dei contenuti della nota all’esame ne qualifica la natura di richiesta di parere ex art. 7 comma 8°, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e ne evidenzia l’ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo della legittimazione, in quanto proveniente dal Sindaco del Comune richiedente, che sotto quello oggettivo della richiesta per la sua attinenza alla materia della contabilità pubblica e, più specificatamente, al contenimento della spesa per il personale per la salvaguardia degli obiettivi di finanza pubblica.
Ciò premesso, esaminata la normativa di riferimento, la Sezione esprime il seguente avviso:
la legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale (L. n. 65/85) stabilisce la spettanza della indennità di vigilanza esclusivamente per il personale formalmente inserito nell’area di vigilanza per l’esercizio delle funzioni (artt. 5 e 10) di polizia giudiziaria, di polizia stradale, nonché delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza espletate dal personale addetto al servizio di polizia municipale, al quale il Prefetto abbia attribuito la qualità di “agente di pubblica sicurezza”, dopo l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti. Il successivo D.P.R. n. 268 del 13 maggio 1987, recante “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali”, all’art. 34, 1° co. lett. a), ha stabilito un’indennità annua lorda in favore del personale dell’area di vigilanza svolgente le funzioni di cui agli artt. 5 e 10 della L. 65/86, nonché un’indennità annua lorda spettante al restante personale dell’area di vigilanza cui non fosse demandato l’esercizio delle menzionate funzioni, stabilendo anche la corresponsione di una indennità di importo diverso.
Come rilevato anche dalla giurisprudenza di merito, la norma ha operato, all’interno dei soggetti addetti all’area di vigilanza, un distinguo tra coloro che svolgono le funzioni di cui agli artt. 5 e 10 L. 65/86 ed il restante personale che tali funzioni non espleta. Anche se l’art. 47 C.C.N.L. al comma 1, lett. v), in attuazione dell’art. 72, comma 1, del D.lgs. n. 29/93, ha previsto espressamente la inapplicabilità della lett. a) dell’art. 34 D.P.R. n. 268/1987, la ripartizione in ordine alla spettanza dell’indennità de quo è stata mantenuta e riproposta anche dall’art. 37 del C.C.N.L. del 1995 che alla lett. b) riconosce detta indennità non solo al “personale dell’area di vigilanza (….) in possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della L. n. 65/86” ma anche “al restante personale dell’are di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della citata legge”.
Anche i contratti collettivi (quadriennio normativo 2002-2005) hanno mantenuto sostanzialmente (art. 16) la distinzione tra personale (in possesso dei requisiti richiesti) svolgente le funzioni di cui all’art. 5 L. 65/86 e quello che, pur appartenendo all’area di vigilanza, non svolge le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, nonché di pubblica sicurezza e le novità introdotte in materia di contrattazione hanno riguardato esclusivamente il quantum dell’indennità spettante.
L’analisi, quindi, del quadro normativo di riferimento, evidenzia come lo stesso legislatore abbia espressamente individuato i soggetti a cui detta indennità debba essere corrisposta ovvero: coloro che sono formalmente incardinati nell’Area di Vigilanza. All’interno di quest’ultima, poi, la norma, opera l’ulteriore distinguo tra:
a) il personale che svolge funzioni reali di vigilanza e cioè funzioni operative (personale di polizia municipale svolgente funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza) al quale sia stata formalmente attribuita la qualifica di “agente di pubblica sicurezza”,
b) il restante personale formalmente appartenente all’area di vigilanza ma privo della suddetta qualifica.
La differenza fra le due categorie risieda solo nell’importo da corrispondere. Diversamente, non avrebbe senso, il dato testuale del secondo comma dell’articolo “per il restante personale dell’area di vigilanza che non svolge le funzioni di cui all’art. 5 della legge n. 65/86, l’indennità è incrementata di euro 25,00 lordi per dodici mensilità”.
Ne consegue che l’indennità di cui si discute non può essere corrisposta a soggetti appartenenti a settori diversi da quello tipico dell’Area di Vigilanza.
La menzionata sentenza del Consiglio di Stato (la n. 7232 del 2003) non rileva in quanto decide su una fattispecie diversa ovvero la mancata copertura della spesa e solo incidentalmente tocca la questione della indennità di vigilanza, senza tuttavia esprimersi in merito all’aspetto sostanziale della vicenda.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il proprio avviso nei termini di cui in parte motiva.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Sindaco dell’amministrazione interessata.
Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 gennaio 2008.
(...)
Depositato in Segreteria il 16 gennaio 2008
(...)

venerdì 8 febbraio 2008

L. 24 dicembre 2007, n. 244 - Art. 3, cc. 19-23

L. 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Art. 3
(...)
19. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.
20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.
21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.
22. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell’applicazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23 affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23.
23. All’articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10».
(...)