venerdì 18 gennaio 2008

L. 24 dicembre 2007, n. 244 - Art. 3, cc. 55-57

L. 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Art. 3

(...)
55. L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
56. Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.
(...)

giovedì 17 gennaio 2008

Provv. Agenzia del Territorio 18 dicembre 2007

Provv. Agenzia del Territorio 18 dicembre 2007
Accertamento dell’operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l’articolo 37, comma 53, il quale, fra l’altro, prevede che fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice della amministrazione digitale”, ed in particolare l’articolo 59, comma 7-bis, il quale prevede, per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite dall’articolo 50 dello stesso decreto, l’emanazione di un decreto del Direttore dell’Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, che definisce, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le regole tecnico economiche per l’utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni;
Visto il decreto del Direttore dell’Agenzia del territorio 13 novembre 2007, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 243 della Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2007, recante la definizione delle regole tecnico economiche per l’utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, ai sensi dell’articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Considerato che l’Agenzia del territorio ha messo a disposizione degli Enti locali territoriali, per via telematica, i servizi di fornitura della base dei dati catastali mediante i servizi di cooperazione applicativa del “Sistema di Interscambio” e mediante i servizi del “Portale per i Comuni”, quest’ultimo realizzato per garantire il collegamento via internet anche degli Enti locali che potrebbero essere sprovvisti di una infrastruttura tecnologica adeguata;
DETERMINA:

Articolo unico
E’ accertata l’effettiva operatività, a data odierna, del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni.

mercoledì 16 gennaio 2008

L. 24 dicembre 2007, n. 244, Art. 2, c. 9

L. 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Art. 2

(...)
9. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall’articolo 1, comma 711, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione dal 1º gennaio 2007 e pertanto dalla certificazione che gli enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, ferma restando la validità delle certificazioni prodotte in precedenza.
(...)

martedì 15 gennaio 2008

L. 24 dicembre 2007, n. 244, Art. 1, cc. 381-384

L. 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Art. 1
(...)
381. I contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza.
382. I contratti di cui al comma 381 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate in un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi sentite la Consob e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze verifica la conformità dei contratti al decreto.
383. La regione o l'ente locale sottoscrittore di strumenti finanziari di cui al comma 381 deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività.
384. Il rispetto di quanto previsto ai commi 382 e 383 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti. In caso di contratti stipulati in violazione di quanto previsto al comma 382 o al comma 383 del presente articolo viene data comunicazione alla Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
(...)

lunedì 14 gennaio 2008

L. 24 dicembre 2007, n. 244, Art. 2, c. 28

L. 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Art. 2
(...)
28. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1° aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.
Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.

venerdì 11 gennaio 2008

L. 24 dicembre 2007, n. 244 - Art. 2, c. 8

L. 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Art. 2
(...)
8. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
(...)

giovedì 10 gennaio 2008

Provv. Agenzia delle Entrate 11 dicembre 2007

Provv. Agenzia delle Entrate 11 dicembre 2007
Comunicazione, per via telematica, all’Agenzia delle entrate, dei dati acquisiti nell’attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Soggetti obbligati alla comunicazione
Gli enti locali che gestiscono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le società loro concessionarie che gestiscono la Tariffa di Igiene ambientale effettuano annualmente le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate dei dati in loro possesso relativi alle dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione, che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, secondo le disposizioni del presente provvedimento.

2. Dati oggetto della comunicazione
2.1. Sono oggetto di comunicazione i soli dati, di cui al tracciato record allegato al presente provvedimento, rilevanti ai fini dei controlli e relativi ad ogni immobile insistente sul territorio comunale per il quale il servizio è istituito.
2.2. I dati riguardano nello specifico:
• dati identificativi del soggetto che gestisce il servizio di smaltimento rifiuti (denominazione, codice fiscale);
• dati identificativi (denominazione, codice fiscale) dell’occupante – detentore dell’immobile;
• dati relativi all’immobile occupato o detenuto.

3. Modalità di trasmissione
3.1 I soggetti obbligati alla comunicazione devono trasmettere, secondo le specifiche tecniche indicate nell’allegato 1 del presente provvedimento, i dati richiesti di cui al punto 2, utilizzando il servizio Entratel, come specificato nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e nel decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, nonché dei relativi allegati, avvalendosi anche degli intermediari abilitati al servizio. Per effettuare la trasmissione telematica di tali comunicazioni, i soggetti obbligati sono tenuti ad
utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.
3.2 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre MegaByte.
3.3 E' consentita la trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato purché esso si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione avvenga, previo annullamento del file precedentemente inviato, non oltre un mese dal termine di trasmissione dei dati da sostituire, utilizzando l’apposita procedura di annullamento, prevista in ambiente Entratel.

4. Modalità della trasmissione sostitutiva
4.1 L’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’implementazione delle procedure di controllo della qualità dei dati contenuti nelle comunicazioni, invita, con lettera raccomandata, i soggetti che hanno effettuato una delle comunicazioni obbligatorie all’Anagrafe Tributaria, a trasmettere una comunicazione integrativa o sostitutiva della precedente.
4.2 La trasmissione di un file in sostituzione o integrazione di un altro precedentemente inviato, viene effettuata tramite le modalità standard previste dai Servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

5. Termini per le comunicazioni
5.1 Le comunicazioni di cui al punto 2 relative all’anno solare precedente, a partire da quelle concernenti il periodo 2007, sono effettuate entro il 30 aprile dell’anno solare successivo.
5.2 Le comunicazioni relative agli anni successivi al 2007 vanno trasmesse solo in caso di variazione dei dati di cui al tracciato record.

6. Trattamento dei dati
6.1 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei c.d. «data warehouse», che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l’esecuzione dei controlli fiscali.
6.2 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

7. Sicurezza dei dati
7.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2, è garantita dal sistema di invio telematico dell’Anagrafe Tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell’utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto l’inserimento di un ulteriore codice PIN personale dell’utente, non utilizzabile da altri soggetti. Le predette credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell’archivio da trasmettere.
7.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché della conservazione delle copie di sicurezza.

8. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Motivazioni
Le disposizioni del presente provvedimento rispondono all’esigenza di rendere più incisiva l’azione di contrasto ai fenomeni di evasione realizzati attraverso la locazione di unità immobiliari non rilevate ai fini dell’imposta di registro e/o non dichiarate ai fini delle imposte sul reddito. A tale scopo i gestori del servizio di smaltimento rifiuti, non trasmettono all’Agenzia delle Entrate tutti i dati in loro possesso ma esclusivamente le informazioni minime necessarie per effettuare i controlli.
In particolare, le informazioni relative alle singole unità immobiliari ottenute dai gestori del servizio di smaltimento rifiuti, che contengono i dati sui soggetti che risultano occupanti o detentori delle medesime, sono utili per essere confrontate con le informazioni messe a disposizione dall’Agenzia del Territorio, facenti riferimento alle identiche unità, che contengono i dati relativi ai proprietari delle stesse. Per poter realizzare tale comparazione è necessario che i soggetti obbligati comunichino i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivato il servizio. La mancata rispondenza tra occupante/detentore e proprietario dell’immobile segnala, presuntivamente, la presenza di un contratto di affitto che necessita di apposita registrazione e che fornisce reddito per il dante causa dello stesso.

Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998.
Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazione e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.
Deliberazione dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione del 19 febbraio 2004 n. 11, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 106, 107 e 108.