giovedì 24 gennaio 2008

Parere Uppa (Dip. Funzione pubblica) 21 gennaio 2008, n. 3407

Parere Uppa (Dip. Funzione pubblica) 21 gennaio 2008, n. 3407
Quesito in merito previsioni contenute nell’articolo 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007

Con riferimento a quanto richiesto da codesta Società con la nota n. 87 del 10 gennaio 2007, si forniscono i seguenti chiarimenti.
L’ulteriore precisazione operata dal legislatore nella norma richiamata in oggetto, circa il requisito della “particolare e comprovata specializzazione universitaria” per il conferimento di incarichi di collaborazione, pone l’accento sulla necessità di ricorrere ad elevate competenze.
Per quanto concerne il requisito della particolare professionalità si osserva come l’utilizzo dell’espressione “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria” deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente. Conseguentemente le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore. Peraltro, il riferimento all’esperienza ed alla particolarità della competenza, così come la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, porta a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse.
Tale requisito, coordinato con il presupposto dell’assenza di competenze analoghe all’interno dell’amministrazione, depone per una impossibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione esterna per attività ordinarie, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati in violazione di tali presupposti.
Appare, inoltre, opportuno chiarire che la modifica dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, operata dalla legge finanziaria per l’anno 2008 all’articolo 3, comma 79, non riguarda i rapporti di lavoro autonomo. Infatti le modifiche apportate all’articolo 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 già dal decreto legge n. 233 del 2006 e quelle apportate all’articolo 36 citato sono finalizzate a ricondurre l’utilizzo delle diverse tipologie contrattuali, di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, alle finalità loro proprie che sono distinte e non possono essere considerate sovrapponibili.
Ciò comporta che il limite temporale individuato dall’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge finanziaria per l’anno 2008, non si applica ai contratti di collaborazione che sono contratti di lavoro autonomi e pertanto non inclusi nella categoria dei contratti di lavoro flessibile subordinato.
Ulteriori chiarimenti sul tema delle collaborazioni esterne saranno contenuti in una circolare, appositamente predisposta da questo Ufficio, di prossima pubblicazione.

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