lunedì 7 gennaio 2008

Ris. Agenzia delle entrate 28 dicembre 2007, n. 394/E

Ris. Agenzia delle entrate 28 dicembre 2007, n. 394/E
IVA – Aliquota applicabile alla costruzione della sede del Corpo di Polizia Municipale

QUESITO
La Direzione Regionale ... chiede chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile ai lavori per la costruzione della nuova sede del corpo di polizia municipale del Comune di ...
Il quesito verte sulla possibilità di applicare ai lavori per la costruzione di detta sede il trattamento fiscale, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, riservato ai lavori per la realizzazione della delegazione comunale.
In particolare, la Direzione Regionale chiede se, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento, la sede del corpo della polizia municipale possa ricondursi nella nozione di “delegazione comunale”, destinataria, quale opera di urbanizzazione secondaria, della disposizione di cui al numero 127-quinquies), parte terza della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALLA DIREZIONE REGIONALE
La Direzione Regionale ... evidenzia come dalla prassi risulti unicamente una qualificazione in negativo della nozione di delegazione comunale, chiarendo soltanto cosa non è delegazione comunale mentre manca una vera e propria definizione positiva della stessa.
In ogni caso, la medesima Direzione fa presente che dalla stessa prassi sembrerebbe dedursi che le delegazioni comunali potrebbero essere definite come articolazioni decentrate dotate delle stesse o di particolari attribuzioni del Comune per l’esercizio di funzioni proprie dell’ente locale; in tal senso la delegazione per essere tale dovrebbe essere istituita dal Comune con una specifica delibera che ne disciplini anche attribuzioni e poteri.
La previsione fiscale di favore avrebbe, in tal modo, la finalità di agevolare l’istituzione di sedi decentrate del Comune, in quanto organismi e strumenti di partecipazione popolare al servizio dei cittadini.
Se così fosse, prosegue la Direzione Regionale, la sede della polizia municipale non potrebbe costituire una delegazione comunale e, conseguentemente, non potrebbe beneficiare dell’aliquota IVA agevolata, trattandosi semplicemente e meramente di un edificio riferibile all’ente pubblico, nel quale trova sede uno degli organismi comunali e, quindi, alla realizzazione dello stesso si renderebbe applicabile l’IVA nella misura ordinaria.
Nel contempo la Direzione fa presente che detto parere contrasterebbe con quanto deliberato dal Comune di ... che qualifica le opere in oggetto come “opere di urbanizzazione secondaria in quanto trattasi di delegazioni comunali”.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il richiamato numero 127-quinquies), parte terza della Tabella A, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, prevede l’applicazione dell’IVA, nella misura agevolata del 10 per cento, tra l’altro, alle “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865; ...
Il successivo numero 127-septies) prevede l’applicazione dell’aliquota dell’IVA del 10 per cento alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies)”.
Il richiamato articolo 4 della legge n. 847 del 1964, successivamente integrato dall’articolo 44 della legge n. 865 del 1971, dopo aver qualificato le strade, i parcheggi, gli impianti di distribuzione dell’acqua, del gas e dell’energia elettrica come opere di urbanizzazione primaria, elenca le opere di urbanizzazione secondaria come segue: “a) asili nido e scuole materne; b) scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo; c) mercati di quartiere; d) delegazioni comunali; e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; f) impianti sportivi di quartiere; g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie; h) aree verdi di quartiere”.
Come precisato nella circolare ministeriale n. 14 del 17 aprile 1981, ai fini della qualificazione di tali immobili quali opere di urbanizzazione secondaria occorre che gli stessi siano realizzati in funzione, ossia al servizio, di zone urbanizzate o da urbanizzare.
Tali opere sono quindi destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economia, istruzione, cultura e tempo libero, nell’ambito di un centro abitato, al fine di migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.
Infatti, la norma agevolativa prevede l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta alla costruzione di opere che, ancorché non necessarie alla soddisfazione dei bisogni primari dell’uomo (bisogni soddisfatti dalle opere di urbanizzazione primaria), sono indispensabili per aumentare il tenore di vita dei residenti nel centro abitato interessato, considerandolo non solo secondo i livelli economici raggiunti ma anche in base agli standard qualitativi dei servizi collettivi ricevuti.
Al perseguimento delle finalità sopra richiamate sono destinate, fra le opere tassativamente indicate dalla norma, anche “le delegazioni comunali”, dirette ad agevolare, attraverso il decentramento dei servizi, gli utenti che possono in tal modo utilizzare gli uffici del territorio anziché quelli della sede centrale.
Tenuto conto di quanto sopra precisato, nella prassi dell’Amministrazione finanziaria è stato più volte precisato che non sono riconducibili nel concetto di “delegazione comunale” la sede comunale o municipale; conseguentemente, le prestazioni di servizi relative alla loro costruzione non possono fruire dell’agevolazione di cui al citato n. 127-septies), ma devono assoggettarsi all’aliquota ordinaria (cfr. ris. n. 363861 del 1977, ris. n. 550746 del 1989, ris. n. 175 del 1996).
Sostanzialmente, la delegazione comunale deve essere considerata struttura amministrativa decentrata, o sede decentrata degli uffici comunali, nella quale viene svolta una funzione istituzionale e tipica dell’ente locale a servizio dei residenti nel territorio.
Ciò considerato, con riferimento alla fattispecie prospettata, si osserva che la riconducibilità o meno della costruzione dell’immobile destinato ad ospitare la nuova sede del Corpo di Polizia Municipale fra le opere di urbanizzazione secondaria, attesa la tassatività dell’elenco di cui al citato articolo 4 della legge n. 847 del 1964 come successivamente integrato dall’articolo 44 della legge n. 865 del 1971, è subordinata alla possibilità di qualificare lo stesso immobile come delegazione comunale secondo le precisazioni svolte.
In sostanza, affinché, agli effetti dell’IVA, l’agevolazione di cui al richiamato numero 127-septies), parte terza della Tabella A allegata al d.P.R n. 633 nel 1972, possa rendersi applicabile alle prestazioni di servizi derivanti dal contratto di appalto concernente la costruzione di una nuova sede della polizia municipale, è necessario che il costruendo immobile costituisca sede decentrata degli uffici di polizia e di vigilanza urbana al servizio diretto della collettività, nell’accezione innanzi data di delegazione comunale.
La risposta di cui alla presente nota viene resa nell’ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.

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