giovedì 7 febbraio 2008

Circ. INPDAP 21 gennaio 2008, n. 3

Circ. INPDAP 21 gennaio 2008, n. 3
Legge 24/12/2007, n. 244 (FINANZIARIA 2008) e decreto-legge 31/12/2007, n. 248
La presente nota operativa ha lo scopo di portare a conoscenza delle sedi le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata nel S.O. Alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” e nel DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, che hanno riflessi sui trattamenti pensionistici erogati da questo Istituto nonché sugli adempimenti contributivi a carico dei datori di lavoro iscritti. Si fa riserva di fornire eventuali successive direttive e/o approfondimenti su specifici argomenti, nel caso in cui se ne dovesse ravvisare la necessità.

A) Disposizioni della legge finanziaria 2008

1) applicazione delle detrazioni riconosciute ai titolari di redditi da pensione anche ai percettori di assegni periodici (articolo 1, comma 11).

Per effetto delle modificazioni apportate all’art. 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, ai coniugi che percepiscono assegni periodici a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio ovvero cessazione degli effetti civili dello stesso, viene attribuita, fin dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, una detrazione pari a quella attualmente prevista nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da pensione. La detrazione in questione non è rapportata ad anno in quanto non correlata ad alcuna attività (vanno quindi sempre corrisposte in misura intera); non possono comunque essere cumulate, per lo stesso periodo, con quelle spettanti per i redditi da lavoro dipendente e assimilati e di pensione. In concreto, la detrazione IRPEF è pari a:
a) € 1.725, se il reddito complessivo non supera € 7.500. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore a € 690;
b) € 1.255, aumentata del prodotto tra € 470 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.500, se il reddito complessivo è superiore a € 7.500 ma non a € 15.000;
c) € 1.255, se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 55.000. In tal caso la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 40.000.

2) ulteriori detrazioni per le famiglie numerose (articolo 1, comma 15)
A seguito delle modificazioni introdotte all’art. 12 del TUIR, in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione per carichi di famiglia pari a € 1.200. Detta detrazione compete dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 ed è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati; in caso di separazione, ovvero annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione all’affidamento stabilito dal giudice. Qualora il coniuge sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete, per l’intero importo, a quest’ultimo. Inoltre, se la detrazione è superiore all’imposta netta, è riconosciuto un credito pari alla quota di detrazione eccedente l’imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, saranno definite le modalità di erogazione del predetto ammontare. Per il calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze.
Per completezza di informazione, si riportano le precisazioni fornite al riguardo dall’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso con circolare n. 1/E del 9 gennaio c.m.:
- l’ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio ma deve intendersi come bonus complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa, che pertanto non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro;
- i criteri di ripartizione indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori, diversamente da quanto previsto dall’articolo 12 del TUIR con riferimento alle detrazioni ordinarie per i figli a carico;
- l’ulteriore detrazione per i figli a carico trova applicazione nell’intera misura, anche se la condizione richiesta dalla norma, dell’esistenza di almeno quattro figli a carico, sussiste solo per una parte dell’anno. Ne deriva che l’ulteriore detrazione per i figli a carico trova applicazione senza necessità di effettuare il ragguaglio al periodo dell’anno in cui si verifica l’evento che dà diritto alla detrazione stessa;
- il beneficio previsto in presenza di quattro o più figli costituisce una “ulteriore detrazione” che va, pertanto, ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste dal comma 1 dello stesso articolo 12. Ne deriva che l’ulteriore detrazione di € 1.200 è fruibile soltanto se sono applicabili le ordinarie detrazioni per i figli a carico; sussistendo tale condizione, la detrazione di € 1.200 spetta in misura piena e non è influenzata dal livello di reddito del beneficiario;
- poiché la nuova detrazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, in sede di conguaglio dei redditi erogati nel 2007 e sulla base dei dati in possesso relativi al numero dei figli, il sostituto d’imposta è tenuto a riconoscere l’ulteriore detrazione.

3) semplificazione della dichiarazione annuale (art. 1, commi 121, 122, 123)
Il comma 121 dell’ art. 1 in commento ha aggiunto nel testo del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo l’art. 44, l’art. 44 bis.
Tale norma ha dettato nuove previsioni per la semplificazione della dichiarazione annuale presentata dai sostituti di imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all’ art. 4, commi 6 ter e 6 quater, del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modifiche e integrazioni.
In particolare gli anzidetti sostituti di imposta, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, dovranno, direttamente o tramite gli incaricati di cui all’art. 3, commi 2 bis e 3, del citato D.P.R., trasmettere mensilmente in via telematica tutti i dati retributivi nonché le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni. Tale dichiarazione deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Nel comma 122, il legislatore ha previsto l’emanazione di un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, mediante il quale verranno definite le modalità di attuazione delle disposizioni previste nel citato comma 121, nonché le modalità per la condivisione dei dati tra l’Inps, l’Inpdap e l’Agenzia delle Entrate. Infine, nel comma 123 è stato previsto che il decreto di cui al comma 122 dovrà contenere previsioni per la semplificazione ed armonizzazione di tutti gli adempimenti relativi alla certificazione di cui all’ art. 4 del D.P.R. n. 322 del 1998, in ottemperanza a specifici criteri.
In sintesi, a decorrere dal 1° gennaio 2009 la dichiarazione mensile analitica (D.M.A.), introdotta dal decreto legge n. 269/2003, verrà sostituita dal modello 770, che consentirà la trasmissione dei dati fiscali e contributivi mediante flussi unificati con periodicità mensile. La trasmissione inoltre dovrà avvenire mediante un unico canale telematico.

4) determinazione del reddito da lavoro dipendente (art. 1, comma 197, lettera b)
La disposizione richiamata ha modificato l'art. 51, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 917/86 (TUIR), in materia di determinazione del reddito da lavoro dipendente.
In particolare, la novellata lettera a) conferma che i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge non rientrano nel novero dei redditi da lavoro dipendente.
La disposizione prevede altresì che i contributi di assistenza sanitaria, versati dal datore di lavoro o dal lavoratore, ad Enti o Casse che hanno fine esclusivamente assistenziale non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente fino all’ importo di €. 3.615,20.
Tale modifica ha inciso sulla precedente normativa, abrogando i massimali di importo, diversificati per anno, con l’indicazione di un importo massimo di €. 3.615,20, che non concorre a formare il reddito imponibile.

5) stanziamento per rideterminare l’importo dell’assegno per taluni nuclei familiari (articolo 1, comma 200)
Apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro il mese di febbraio 2008, provvederà a rideterminare i livelli di reddito e gli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile nonché per i nuclei orfanili (vale a dire quelli in cui sono deceduti ambedue i genitori).

6) differimento del termine di presentazione del modello 770 (art.1, comma 217)
Il comma in esame, innovando la disciplina di cui all’art. 4, comma 4 bis, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, ha previsto un differimento della tempistica di presentazione della dichiarazione annuale ai fini fiscali e previdenziali (contenuta nel modello 770), che deve avvenire entro il 31 luglio e non più entro il 31 marzo.

7) presentazione della dichiarazione per beneficiare delle detrazioni (articolo 1, comma 221)
La disposizione contenuta nel comma in esame modifica l’art. 23 del D.P.R. Del 29 settembre 1973, n. 600 e dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2008 il richiedente l’attribuzione delle detrazioni per lavoro dipendente e/o quelle per carichi di famiglia ( artt. 12 e 13 del TUIR) deve presentare annualmente apposita domanda con la quale dichiari di averne diritto, indichi le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale dei soggetti per i quali si intende usufruire delle detrazioni. Precedentemente, invece, la dichiarazione acquisita valeva anche per gli anni successivi ed in capo al richiedente incombeva l’obbligo di comunicare soltanto le eventuali variazioni che avessero inciso nella misura/importo delle detrazioni spettanti.

8) limiti al collocamento in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato elettivo a livello locale (art. 2, comma 24, lett. a e b)
• Al fine dell’espletamento delle cariche elettive a livello locale, previsto dall’art. 81, comma 1, del dlgs. 267/2000, il diritto all’aspettativa non retribuita spettante ai lavoratori dipendenti è limitato ad una testuale elencazione di amministratori locali, che sostituisce quella più ampia contenuta nell’art. 77 del medesimo decreto legislativo. In particolare hanno diritto all’aspettativa non retribuita le seguenti cariche elettive: sindaci, presidenti di province, presidenti di consigli comunali e provinciali, presidenti di consigli circoscrizionali di aree metropolitane, presidenti di comunità montane e di unioni di comuni, nonché membri di giunte comunali e provinciali, con conseguente versamento degli oneri contributivi a carico dell’amministrazione locale ove viene espletato il mandato.
• I consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, nonché i consiglieri delle comunità montane possono parimenti essere collocati in aspettativa non retribuita per l’intero periodo di espletamento del mandato, ma in tali ipotesi il collocamento in aspettativa comporta l’assunzione a carico del lavoratore eletto consigliere dell’obbligo dell’intero versamento degli oneri contributivi, e, quindi, sia della quota a carico del datore di lavoro che di quella a carico del dipendente, oltre che di ogni altro obbligo previsto dall’art. 86 del citato T.U.E.L.

9) trattamento economico delle Forze di Polizia e dei Vigili del fuoco (articolo 2, comma 91)
A decorrere dal 1° febbraio 2008 il trattamento economico fondamentale e accessorio relativo alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è a carico delle Amministrazioni utilizzatrici il personale stesso.

10) estensione alle vittime della criminalità organizzata e del dovere di alcuni benefici già previsti per le vittime del terrorismo (articolo 2, comma 105)
A decorrere dal 1° gennaio 2008 alle vittime della criminalità organizzata (ex art. 1 delle legge n. 302 del 20 ottobre 1990, e successive modificazioni), alle vittime del dovere (ex art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005) ed ai sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni, e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefici di cui all’art. 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come novellato dal successivo comma 106 della legge finanziaria 2008. A detti soggetti spetta, pertanto, oltre alla elargizione prevista dal primo comma del riferito articolo 5, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile; in caso di decesso degli stessi, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico, limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. Si tratta di benefici che non sono erogati da questo Istituto.

11) modificazione delle modalità di calcolo della pensione alle vittime del terrorismo – riconoscimento dell’assegno vitalizio ai figli maggiorenni superstiti – spesa per medicinali fascia C) a carico del SSN – eventi verificatisi all’estero (articolo 2, comma 106)
L’articolo 4, comma 2, della ripetuta legge n. 206/2004 è modificato in tal senso: “ A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’ 80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto…….”. In attuazione di detta disposizione le sedi dovranno riliquidare le pensioni di tale tipologia attualmente in pagamento, riconoscendo le differenze economiche dal 1° gennaio c.a.
All’art. 5, comma 2, della legge n. 206/2004 è inoltre aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell’evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l’assegno vitalizio non reversibile di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni .” Per completezza d’informazione, si fa presente che l’assegno vitalizio, non reversibile, soggetto, fra l’altro, alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, non è erogato da questo Istituto.
All’art. 9, comma 1, della legge n. 206 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all’articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 03.” Con detta disposizione ai soggetti interessati sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, i medicinali attualmente classificati nella classe C), di cui al comma 10 dell’art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente.
All’articolo 15, comma 2, della legge n. 206 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all’estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento.” In sostanza, anche i benefici dovuti agli eventi verificatisi all’estero, già riconosciuti dal 1° gennaio 2003, sono ora attribuiti dalla medesima data prevista per gli eventi verificatisi sul territorio nazionale (1° gennaio 1961).

12) recupero dei contributi sospesi a seguito di eventi calamitosi (art. 2, commi da 107 a 116)
Il recupero dei contributi sospesi a seguito di eventi calamitosi sarà oggetto di apposita nota operativa a cura della Direzione Centrale delle Entrate e Posizione Assicurativa cui si rinvia.

13) riduzione del periodo di collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari e associati (articolo 2, comma 116)
La disposizione contenuta nel comma in esame abolisce il fuori ruolo dei professori universitari: prevede, infatti, la riduzione a due anni del periodo di fuori ruolo a far data dal 1° gennaio 2008 e ad un anno dal 1° gennaio 2009. In sostanza, l’abolizione del fuori ruolo comporta per i docenti in ruolo alla data dell’11 marzo 1980 (d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382) il pensionamento a 72 anni di età per i professori ordinari e a 67 anni di età per gli associati, vale a dire dopo l’eventuale biennio di ulteriore servizio che il docente può richiedere (art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503).

14) Disposizioni in materia di adozioni e affidamenti artt. 26 e 36 del Dlgs. 151/01 ( art. 2, commi da 452 a 456)
Come è noto l’art. 26 del Dlgs 151/01 disciplina il congedo di maternità, richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato o ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all’atto dell’adozione o affidamento, e le relative modalità di fruizione. L’art. 2, comma 452, della Finanziaria sostituisce l’art. 26 prevedendo che il congedo di maternità, nei casi di adozione e affidamento, è esteso di 2 mesi (passando da 3 a 5 mesi), differenziando le relative modalità di fruizione tra adozioni nazionali (primi 5 mesi dall’ingresso del minore in famiglia) ed adozioni internazionali (anche durante il periodo di permanenza all’estero).
L’art. 36 del Testo unico 151/01 viene sostituito dall’art. 2, comma 455, che amplia le modalità di fruizione dei congedi parentali. Sono aboliti inoltre i limiti di età del minore (da 12 a 18 anni) ed è aumentato il periodo d’ingresso in famiglia, entro il quale si può fruire del congedo parentale (dai primi 3 mesi a 8 anni), purché non oltre il 18° anno di età. Resta ferma la corresponsione della relativa indennità entro i primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia. Sono conseguenti i riflessi contributivi derivanti dall’applicazione delle innovate disposizioni normative.

15) interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del Dlgs 151/2001 (articolo 2, comma 504)
Gli artt. 25 e 35 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 disciplinano, come è noto, la copertura contributiva, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di maternità intervenuta al di fuori del rapporto di lavoro. A tale proposito, si ricorda che i periodi corrispondenti al congedo per maternità (già astensione obbligatoria) sono riconosciuti attraverso l’istituto della contribuzione figurativa (art. 25), mentre quelli relativi al congedo parentale (già astensione facoltativa) sono valorizzabili attraverso l’istituto del riscatto (art. 35).
Il legislatore con il comma in esame ha fornito l’interpretazione autentica dei citati artt. 25 e 35 del Dlgs. n. 151/2001, chiarendo che dette norme si applicano esclusivamente agli iscritti che a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (27 aprile 2001), abbiano in servizio presentato la relativa domanda. Tale interpretazione conferma peraltro l’operato dell’Istituto (cfr. Informativa n. 8/2003 della Direzione Centrale Entrate).
Il legislatore ha comunque fatto salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati in data anteriore al 1° gennaio 2008.

16) proroga dei contratti di formazione e lavoro presso le amministrazioni pubbliche (art. 3, comma 100)
I contratti di formazione e lavoro stipulati con le PP.AA., di cui al comma 528 dell’art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296 sono prorogati di diritto al 31/12/2008 se non sono stati convertiti entro il 31/12/2007.

B) Disposizioni del Decreto Legge n. 248/2007

a) divieto di estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato (art. 25)
Il divieto di estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, già fissato al 31 dicembre 2007 dall’articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2008.
Ne consegue, in via generale, che le sentenze passate in giudicato pronunciate da qualsiasi organo giurisdizionale non possono essere estese a fattispecie estranee a quelle dedotte in giudizio, ostandovi sia il principio di carattere generale del limite soggettivo della cosa giudicata, sancito dall’art. 2909 c.c., che l’insuperabile impedimento della mancanza di copertura finanziaria, giusta l’art. 11-ter, comma 7, introdotto nella legge 5 agosto 1978, n. 468 dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

b) attività lavorativa svolta dai figli inabili, avente finalità terapeutica (art. 46)
L’art. 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222 stabilisce, come è noto, che ai fini dell’applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Al riguardo, si informa che con l’articolo in esame il legislatore, dopo il comma 1 della riferita legge n. 222/1984, ha aggiunto i seguenti commi:
“1-bis. L’attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.
1-ter. L’importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.
1-quater. La finalità terapeutica dell’attività svolta ai sensi del comma 1-bis è accertata dall’ente erogatore della pensione ai superstiti.
1-quinquies. OMISSIS.”
In sostanza, l’attività svolta da soggetti inabili presso i cosiddetti laboratori protetti, vale a dire le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo delle predette persone (cfr. art. 4 della legge n. 381/1991) non costituisce elemento ostativo alla concessione della pensione ai superstiti a tali soggetti che devono considerarsi “persone svantaggiate”. L’attività svolta ai sensi del riferito articolo 4 deve essere intesa come “attività con funzione occupazionale/terapeutica ai fini della socializzazione degli interessati e dello sgravio della famiglia dagli obblighi di sorveglianza” (circolare INPS n. 137/2001).

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