mercoledì 13 febbraio 2008

Parere Dip. Funzione pubblica UPPA 28 gennaio 2008, n. 6

Parere Dip. Funzione pubblica UPPA 28 gennaio 2008, n. 6
Assunzione di personale a tempo indeterminato mediante scorrimento di graduatoria concorsuale

Si fa riferimento alla nota n. 5866 del 17 dicembre 2007 con la quale codesta amministrazione chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di procedere allo scorrimento di una graduatoria vigente per assumere a tempo indeterminato un idoneo, tenuto conto della disponibilità in dotazione organica del profilo corrispondente a quello previsto nel relativo bando.
Nella richiesta di parere in oggetto l’amministrazione, con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, precisa che il posto da ricoprire è stato istituito prima che fosse indetto il concorso e che la procedura selettiva, cui si riferisce la graduatoria, si è conclusa nell’anno 2007. L’assunzione del vincitore è avvenuta nell’agosto dello stesso anno.
Al riguardo, in ordine alla problematica trattata, lo Scrivente è del parere che l’ente possa procedere allo scorrimento della graduatoria de qua, proprio in quanto il posto da ricoprire, resosi disponibile in eccesso a quelli messi a concorso, non risulta di nuova istituzione.
Il divieto di utilizzare graduatorie concorsuali per la copertura di posti istituiti dopo la pubblicazione del bando di concorso e l’approvazione della graduatoria medesima, quale principio consolidato in materia di pubblico impiego, è richiamato dall’art. 9, comma 4, del T.U.E.L. e, nel caso di specie, confermato dal bando del concorso che l’amministrazione ha indetto.
Nella fattispecie, lo si ripete, il posto da ricoprire risultava già presente nella dotazione organica dell’ente alla data di indizione del concorso, e, pertanto, l’amministrazione, nel procedere allo scorrimento della graduatoria, agirebbe nel pieno rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione. E’ evidente come all’attuazione di detti principi il suddetto divieto risulta preordinato ad evitare che, attraverso l’individuazione del titolare prima della creazione del posto da ricoprire, siano istituiti ad personam nuovi posti nella pianta organica dell’amministrazione. Fatta, dunque, salva la possibilità per il Comune di procedere allo scorrimento della graduatoria concorsuale vigente, si precisa che l’assunzione del personale considerato deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In particolare, il richiamato comma 562 prevede che gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere all'assunzione di personale, ivi compreso quello di cui al comma 558, nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno e purché le spese di personale non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2004.
In ordine alla disposizione richiamata è opportuno precisare che i presupposti assunzionali previsti dal legislatore risultano concorrenti e non sono alternativi.
Non si tralascia di evidenziare che, con l’art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 562 è stato integrato con nuove disposizioni.
A seguito dell’entrata in vigore della nuova legge finanziaria, in particolare, le amministrazioni interessate possono disporre eventuali deroghe alla disciplina in esame, ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e nel rispetto delle seguenti condizioni fissate dal legislatore:
a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento.
A fronte delle modifiche apportate, è bene evidenziare che il comma 121 introduce disposizioni speciali e derogatorie del comma 562, che, in quanto tali, non risultano suscettibili di interpretazione estensiva.
La deroga consente di superare tanto il tetto di spesa del personale quanto il vincolo di subordinare le assunzioni alle cessazioni dell’anno precedente. Tuttavia è fondamentale il richiamo che il legislatore fa all’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Il rinvio a tale disposizione, in armonia con la ratio del comma 562, ribadisce l’esigenza di improntare le scelte di politica del personale e quelle occupazionali, espresse nei documenti di programmazione triennale dei fabbisogni, ai principi di riduzione complessiva della spesa per il personale.
Eventuali deroghe ai principi sopra richiamati, che rappresentano i canoni di riferimento imprescindibili nella gestione delle risorse, sono ammissibili solo se analiticamente motivate. A tal proposito rilevano due aspetti certamente qualificanti: la necessità di una motivazione a supporto della deroga e l’esigenza che la stessa sia espressa analiticamente per dare contezza all’esterno delle motivazioni sottese e consentire così ai competenti organi di controllo di esprimere le loro valutazioni al riguardo.
E’ il caso di aggiungere che non può costituire motivazione a supporto della deroga il fatto stesso di non aver avuto cessazioni utili al fine di procedere a nuove assunzioni, in quanto se così fosse si vanificherebbe l’elemento teleologico della disposizione di cui al richiamato comma 562 che è quello di fondare le politiche occupazionali a principi di razionalizzazione e riduzione della spesa.
Si ritiene che le motivazioni debbano essere connesse con indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza debitamente relazionate, nonché, eventualmente, con interventi di potenziamento di servizi all’utenza anch’essi opportunamente rappresentati.
Si evince, da quanto sopra esposto, che il rinvio all’art. 19 comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 induce a ritenere che il rispetto delle condizioni previste dalle lettere a) e b) del comma 562 modificato non implica tout court la possibilità di ricorrere alla deroga dei presupposti assunzionali fissati dal legislatore per gli enti non sottoposti al patto.
Se così fosse, infatti, avremmo una nuova disciplina ordinaria, modificativa e sostitutiva rispetto a quella del comma 562 o semmai a questa alternativa. La volontà del legislatore invece è soltanto di introdurre possibili deroghe alla normativa ordinaria, che continua a rimanere quella prevista dal comma 562, soltanto in caso di situazioni di eccezionalità. Per assicurare il rispetto degli equilibri finanziari, nonché una gestione comunque avveduta e prudente da parte degli enti, sono stati fissati ulteriori confini alle possibilità di deroga che sono quelli scaturenti dal rispetto delle condizioni evidenziate nelle richiamate lettere a) e b) che fissano parametri riconducibili rispettivamente alle dinamiche generali della spesa del personale ed a quelle di razionale dimensionamento degli organici rapportato al personale in servizio.
Ciò posto, alla luce delle osservazioni formulate, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria precedentemente approvata ai fini dell’assunzione del personale considerato, nel rispetto delle condizioni e della normativa richiamata.

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