martedì 5 febbraio 2008

Sent. Corte di Cassazione, sez. trib., 10 dicembre 2007 , n. 25799

Sent. Corte di Cassazione, sez. trib., 10 dicembre 2007 , n. 25799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza sul ricorso proposto da:
società AEM Spa, in persona del Presidente p.t., elettivamente dom. in Roma, via della Scrofa n. 57, presso lo studio dell'avv. Pizzonia Giuseppe, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Dario Romagnoli; - ricorrente -
contro
Comune di Cassano d'Adda, in persona del Sindaco p.t., el. dom. in Roma, via Crescenzio n. 91, presso lo studio dell'avv. Lagozino Nicola, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti,
unitamente all'avv. Prof. Francesco Tesauro del foro di Milano; - controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale della Lombardia n. 99/35/05 depositata il 22 giugno 2005;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2007 dal Relatore Francesco Antonio Genovese;
Lette le conclusioni scritte del P.M.

Fatto
- che la società AEM Spa ha impugnato l'avviso di irrogazione delle sanzioni per l'omessa presentazione della dichiarazione/denuncia Ici, per l'anno 1996, in relazione all'immobile sito nel territorio del comune di Cassano d'Adda, adibito all'attività di produzione di energia elettrica;
- che le sanzioni sono state irrogate nella misura del 70% dell'imposta accertata con l'avviso di accertamento e liquidazione, notificato contestualmente all'avviso di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14;
- che la CTP ha accolto il ricorso per difetto di motivazione;
- che il Comune ha proposto appello, accolto dalla CTR della Lombardia;
- che, avverso tale decisione, la società AEM Spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
- che il Comune resiste con controricorso;
- che, con il primo motivo di ricorso (con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 - bis, e difetto assoluto di motivazione), la ricorrente sostiene che la CTR avrebbe errato in ordine al non rilevato (ma denunciato) difetto di motivazione dell'avviso di irrogazione delle sanzioni;
- che, con il secondo motivo di ricorso (con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), e vizi di motivazione), la ricorrente sostiene che la CTR avrebbe errato in ordine al disconoscimento, presupposto, della esenzione dall'Ici, in quanto la società, a seguito della sua costituzione, avrebbe goduto - per il primo triennio - del medesimo regime fiscale spettante al Comune e gli immobili sarebbero stati destinati in via esclusiva a compiti istituzionali, ossia a servizio pubblico locale, come tali esenti dall'Ici;
- che, inoltre, la pretesa fiscale recata dall'avviso di irrogazione delle sanzioni riguarderebbe "prevalentemente il periodo di possesso degli immobili da parte del Comune di Milano, il quale, comunque, non beneficiava del regime di moratoria" (p. 30);
- che, con il terzo motivo di ricorso (con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8), la ricorrente sostiene che la CTR avrebbe errato in ordine alla non rilevata (ma denunciata) situazione di obiettiva incertezza escludente l'irrogazione delle sanzioni, in considerazione della mancanza di interpretazioni ufficiali da parte dell'Amministrazione e di contrastanti pronunce avutesi successivamente, nella giurisprudenza di merito;
- che, rispetto a tali doglianze, il P.G. ha chiesto che la Corte, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., respinga il ricorso per essere manifestamente infondato.

Diritto
- che tale conclusione deve essere condivisa;
- che, con il primo motivo di ricorso, si prospettano, anche in maniera non autosufficiente, questioni inammissibili in questa sede, riguardanti le valutazioni compiute dalla CTR circa la sufficiente motivazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio;
- che, in ordine al secondo motivo di ricorso, questa Corte ha già avuto modo (con la sentenza n. 8450 del 2005) di enunciare il principio secondo cui: "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), ne stabilisce l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici ivi elencati, purchè "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", condizione il cui onere della prova incombe, secondo i principi generali, al contribuente che richieda il beneficio. E' peraltro errato identificare il concetto di "finalità istituzionali", che sono proprie dell'ente locale e che costituiscono la ragion d'essere dello stesso, con quello di "servizio pubblico", che può essere svolto anche per tramite di altri soggetti di natura privata, quali le aziende municipalizzate o altri enti o società che (come nel caso di specie) forniscono energia elettrica. Dette forniture, sia pure costituenti servizi per il pubblico, non possono essere ricomprese tra i compiti istituzionali che hanno una propria differenziata connotazione e le imprese che le assicurano, quali esercenti attività commerciali, non hanno ragione di godere esenzioni";
- che a tale principio, che comporta l'infondatezza delle doglianze, va data continuità, anche in questa sede, non emergendo dal ricorso ragioni che ne impongono la revisione;
- che, a tal proposito, non occorre neppure dilungarsi sui profili di diritto comunitario riguardanti il contrasto dell'esenzione triennale dall'imposta, in quanto illegittimo aiuto di Stato, atteso che le sanzioni in esame sono state irrogate in relazione all'anno d'imposta 1996 in cui l'immobile, per espressa ammissione della società, era nel possesso del Comune di Milano;
- che, comunque, tali censure non sono state neppure allegate con modalità autosufficienti, non essendosi indicato come, dove e quando esse siano state poste nel corso del giudizio di merito e quali conseguenze favorevoli, ove fondate, esse avrebbero comportato per la società ricorrente, successore di quel Comune - nel dicembre 1996 - nella posizione debitoria lei; che il terzo motivo di ricorso è infondato, atteso che, da un lato, non sono state precisate le norme tributarie oggetto dell'incerta interpretazione e, da un altro, nè le valutazioni, compiute dal giudice di merito, per escludere la situazione di obiettiva incertezza, sono efficacemente censurate attraverso l'allegazione di contrasti interpretativi complessi, rilevanti e obiettivi;
- che, in conclusione, il ricorso deve essere respinto e le spese di causa, liquidate come da dispositivo, poste a carico della soccombente.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 900,00 di cui Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria della sezione tributaria, il 22 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2007

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