lunedì 11 febbraio 2008

Del. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Veneto, 10 gennaio 2008, n. 2

Del. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Veneto, 10 gennaio 2008, n. 2

(...)
Nell’adunanza del 10 gennaio 2008, composta da:
Bruno PROTA Presidente
Aldo CARLESCHI Consigliere
Elena BRANDOLINI Referendario Relatore
Alberto RIGONI Referendario
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in particolare l’art. 7, comma 8°;
VISTI gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva approvato dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza
del 27 aprile 2004;
VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Falcade (BL) in data 16/11/2007, qui pervenuta in data 22 novembre 2007 ed acquisita al prot. n. 8780/9;
VISTA l’ordinanza n. 2/2008/Cons. del 9 gennaio 2008 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l’odierna seduta;
UDITA la relazione magistrato relatore Referendario Elena BRANDOLINI;

FATTO
Con nota prot. n. 10895 del 16.11.2007, acquisita agli atti in data 22 novembre 2007 prot. n. 8780/9, il Sindaco del Comune di Falcade (BL) ha inoltrato ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 05.06.2003, n. 131, a questa Sezione di controllo, una richiesta di parere in materia di contenimento della spesa per il personale per la salvaguardia degli obiettivi di finanza pubblica.

FATTO
Il Sindaco del Comune di Falcade (BL) ha inoltrato a questa Sezione di controllo una richiesta di parere volto ad ottenere una risoluzione definitiva in merito alla corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 16 del CCNL di comparto del 22 gennaio 2004 in relazione alla indennità di vigilanza.
Nello specifico, la questione sottoposta dal Sindaco del Comune di Falcade inerisce alla individuazione dei soggetti a cui deve essere corrisposta detta indennità in considerazione del fatto che l’art. 16 del CCNL di comparto del 22.01.2004 dispone in merito alla corresponsione della predetta indennità nei confronti del “personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della L. n. 65/86”, la giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali costantemente afferma la non spettanza della indennità de qua nei confronti dei tecnici comunali che espletano attività di vigilanza edilizia, ritenendo che tale trattamento sia riservato solo a formali qualifiche funzionali di inquadramento e che, da ultimo, nel 2003, invece il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7232, abbia ritenuto, che “secondo indirizzi della Corte di Cassazione cui si richiama parte appellante nell’atto introduttivo di questa fase di giudizio, ribaditi in modo vincolante nel caso di specie con dichiarazione del competente Procuratore della Repubblica (cfr. nota del 30 dicembre 1989 n. 1024/89) e secondo il dato testuale dell’art. 26, quarto comma lett. f), del DPR 347/1983 non appare dubbia la spettanza ai dipendenti degli uffici tecnici comunali chiamati ad accertare violazioni in materia edilizia della indennità di vigilanza in relazione alla riconosciuta qualità di ufficiali di polizia giudiziaria”.
Nel formulare il richiesto parere, il Sindaco fa, altresì, presente che, in considerazione di quanto sopra rappresentato, la suddetta indennità debba essere riconosciuta e corrisposta anche in riferimento alle annualità pregresse, salvo le prescrizioni quinquennali.

DIRITTO
La disamina dei contenuti della nota all’esame ne qualifica la natura di richiesta di parere ex art. 7 comma 8°, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e ne evidenzia l’ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo della legittimazione, in quanto proveniente dal Sindaco del Comune richiedente, che sotto quello oggettivo della richiesta per la sua attinenza alla materia della contabilità pubblica e, più specificatamente, al contenimento della spesa per il personale per la salvaguardia degli obiettivi di finanza pubblica.
Ciò premesso, esaminata la normativa di riferimento, la Sezione esprime il seguente avviso:
la legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale (L. n. 65/85) stabilisce la spettanza della indennità di vigilanza esclusivamente per il personale formalmente inserito nell’area di vigilanza per l’esercizio delle funzioni (artt. 5 e 10) di polizia giudiziaria, di polizia stradale, nonché delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza espletate dal personale addetto al servizio di polizia municipale, al quale il Prefetto abbia attribuito la qualità di “agente di pubblica sicurezza”, dopo l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti. Il successivo D.P.R. n. 268 del 13 maggio 1987, recante “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali”, all’art. 34, 1° co. lett. a), ha stabilito un’indennità annua lorda in favore del personale dell’area di vigilanza svolgente le funzioni di cui agli artt. 5 e 10 della L. 65/86, nonché un’indennità annua lorda spettante al restante personale dell’area di vigilanza cui non fosse demandato l’esercizio delle menzionate funzioni, stabilendo anche la corresponsione di una indennità di importo diverso.
Come rilevato anche dalla giurisprudenza di merito, la norma ha operato, all’interno dei soggetti addetti all’area di vigilanza, un distinguo tra coloro che svolgono le funzioni di cui agli artt. 5 e 10 L. 65/86 ed il restante personale che tali funzioni non espleta. Anche se l’art. 47 C.C.N.L. al comma 1, lett. v), in attuazione dell’art. 72, comma 1, del D.lgs. n. 29/93, ha previsto espressamente la inapplicabilità della lett. a) dell’art. 34 D.P.R. n. 268/1987, la ripartizione in ordine alla spettanza dell’indennità de quo è stata mantenuta e riproposta anche dall’art. 37 del C.C.N.L. del 1995 che alla lett. b) riconosce detta indennità non solo al “personale dell’area di vigilanza (….) in possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della L. n. 65/86” ma anche “al restante personale dell’are di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della citata legge”.
Anche i contratti collettivi (quadriennio normativo 2002-2005) hanno mantenuto sostanzialmente (art. 16) la distinzione tra personale (in possesso dei requisiti richiesti) svolgente le funzioni di cui all’art. 5 L. 65/86 e quello che, pur appartenendo all’area di vigilanza, non svolge le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, nonché di pubblica sicurezza e le novità introdotte in materia di contrattazione hanno riguardato esclusivamente il quantum dell’indennità spettante.
L’analisi, quindi, del quadro normativo di riferimento, evidenzia come lo stesso legislatore abbia espressamente individuato i soggetti a cui detta indennità debba essere corrisposta ovvero: coloro che sono formalmente incardinati nell’Area di Vigilanza. All’interno di quest’ultima, poi, la norma, opera l’ulteriore distinguo tra:
a) il personale che svolge funzioni reali di vigilanza e cioè funzioni operative (personale di polizia municipale svolgente funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza) al quale sia stata formalmente attribuita la qualifica di “agente di pubblica sicurezza”,
b) il restante personale formalmente appartenente all’area di vigilanza ma privo della suddetta qualifica.
La differenza fra le due categorie risieda solo nell’importo da corrispondere. Diversamente, non avrebbe senso, il dato testuale del secondo comma dell’articolo “per il restante personale dell’area di vigilanza che non svolge le funzioni di cui all’art. 5 della legge n. 65/86, l’indennità è incrementata di euro 25,00 lordi per dodici mensilità”.
Ne consegue che l’indennità di cui si discute non può essere corrisposta a soggetti appartenenti a settori diversi da quello tipico dell’Area di Vigilanza.
La menzionata sentenza del Consiglio di Stato (la n. 7232 del 2003) non rileva in quanto decide su una fattispecie diversa ovvero la mancata copertura della spesa e solo incidentalmente tocca la questione della indennità di vigilanza, senza tuttavia esprimersi in merito all’aspetto sostanziale della vicenda.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il proprio avviso nei termini di cui in parte motiva.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Sindaco dell’amministrazione interessata.
Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 gennaio 2008.
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Depositato in Segreteria il 16 gennaio 2008
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